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R.D. 23/05/1924 n. 827Art. 229 Le multe di cui al 1° comma dell'art. precedente sono applicate per decreto emesso dall'amministrazione centrale o dagli uffici provinciali o compartimentali a cui i conti amministrativi devono essere presentati. Il decreto dev'essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sugli averi degli agenti, e, quando sia stata prestata la cauzione, mediante sequestro dei frutti di essa, o vendita della medesima da promuoversi con istanza nelle forme di legge dinanzi alla Corte dei conti. Art. 230 1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo. 2. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa per resta, di regola, a carico dei mittenti. 3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito. 4. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonché‚ assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. 5. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. 6. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia. 7. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsità, si applica la procedura di cui all'art. 233 (45/b). (45/b) Articolo cos sostituito prima dall'art. 1, D.P.R. 30 aprile 1976 n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976 n. 251), e poi dall'art. 1, D.P.R. 6 luglio 1993 n. 343 (Gazz. Uff. 1° settembre 1993 n. 205). Vedi, anche, l'art. 14, L. 23 dicembre 1993 n. 559, riportata al n. A/CXXXII. Art. 231 Qualunque versamento da farsi nelle tesorerie dev'essere accompagnato da una fattura delle monete, dei valori che si vogliono versare e dei titoli di spesa pagati per conto della tesoreria. Art. 232 Le fatture pei versamenti da farsi dai debitori diretti debbono indicare l'importo di ciascuna specie di monete e di valori che si versano non che la somma totale della fattura. Tali fatture sono presentate da chi versa al capo della delegazione del tesoro o al controllore capo della tesoreria centrale il quale riscontrati i computi e nulla trovando da osservare aggiunge alle fatture l'indicazione del capitolo del bilancio di entrata cui dev'essere imputata la somma, vi appone la sua firma e le restituisce ai presentatori, affinché‚ le passino insieme coi valori alle tesorerie e ne ottengano la relativa quietanza. Le fatture pei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione debbono es- sere compilate da essi e contenere a) l'indicazione dell'importo di ciascuna specie di monete e di valori, la descrizione e l'importo, ove occorra, dei titoli di spesa pagati e la somma totale che vuol versarsi b) la quantità delle quietanze che si chiede vengano rilasciate, la somma di ciascuna di esse e indicazione del capitolo, o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata cui ogni quietanza è da applicarsi c) la data e la firma di colui che effettua il versamento. Le fatture degli agenti di riscossione sono presentate alla delegazione del tesoro, la quale, accertata la regolarità dei titoli pagati e l'esattezza della richiesta delle quietanze e dei capitoli o gruppi cui vanno applicate, vi appone il proprio visto e le restituisce all'esibitole, affinch‚ questi le presenti insieme coi corrispondenti valori alla sezione di tesoreria per effettuare il versamento. Per le entrate per le quali sia prescritto, le fatture di versamento sono presentate al visto preventivo dell'intendenza di finanza. Le tesorerie, appena ricevute le fatture, riscontrano la esattezza del danaro, dei valori e dei titoli consegnati loro e rilasciano immediatamente le chieste quietanze annotandone il numero d'ordine e la data nelle fatture stesse. Art. 233 Le valute riconosciute false, o quelle sospette di falsità, sono trattenute sia dai contabili che dalle sezioni di tesoreria e dalla tesoreria centrale e trasmesse, insieme coll'atto verbale da compilarsi firmato anche dal presentatore alle delegazioni del tesoro e al direttore generale del tesoro rispettivamente, per l'invio al procuratore del Re con le informazioni sulla persona dal- la quale furono presentate. Le delegazioni informano di ci la direzione generale del tesoro. Per i biglietti a carico dello Stato riconosciuti falsi o sospetti di falsità, si osservano le norme del regolamento approvato con R.D. 30 ottobre 1896 n. 508 (46). (46) Ora, regolamento approvato con R.D.L. 20 maggio 1935 n. 874. Art. 234 Le fatture dei versamenti sono custodite dalla delegazione del tesoro fino a che il direttore generale del tesoro ne autorizzi la distruzione. Art. 235 Costituiscono titoli di spesa pagati, da comprendersi nelle fatture di versamento di cui al precedente art. 232, gli ordinativi diretti egli ordini di spese fisse, di spese di giustizia o di altre spese che a senso dell'art. 186 sono assegnati pel pagamento sulle casse degli agenti della riscossione e sono stati dai medesimi estinti colle regole stabilite dal presente regolamento nonché‚ gli assegni girati agli agenti stessi. Questi nel comprendere i detti titoli nelle loro fatture di versamento, debbono giustificarne l'importo unendo alle fatture stesse i titoli regolarmente quietanzati, coll'indicazione del pagato firmata dall'agente e gli assegni da essi quietanzati. L'importo dei titoli riconosciuti regolarmente estinti si con sidera, agli effetti del corrispondente discarico degli agenti, come denaro da essi versato. L'ammissione di detti titoli nei conti delle tesorerie e degli agenti pagatori, non discarica per la responsabilità di coloro che hanno emesso tali titoli, e che devono giustificare il loro operato nei conti che come ordinatori sono obbligati di rendere a senso di legge; ne pregiudica i diritti dell'amministrazione circa l'esame della regolarità dei pagamenti effettuati, e le conseguenze di responsabilità che nei casi d'indebiti pagamenti possono derivare a carico degli agenti pagatori. Art. 236 I proventi che si realizzano per conto dello Stato dalle ambasciate, dalle legazioni e dai consolati possono essere destinati a sopperire alle spese delle cancellerie e dei consolati durante un trimestre. Se il saldo della relativa contabilità trimestrale è attivo (proventi maggiori delle spese) si dovrà rimettere al Ministero degli affari esteri, insieme agli stati della contabilità stessa un effetto cambiario, possibilmente un assegno, rappresentante la differenza fra le somme dovute all'erario per proventi e l'importo delle spese. Se invece la contabilità risulta passiva (spese maggiori dei proventi) si può provvedere al saldo di essa, previa autorizzazione, mediante tratte sul Ministero suddetto, in modo che l'importo complessivo di esse corrisponda esattamente alla differenza fra le spese e le quote dovute all'erario per proventi. Le entrate e le spese riferibili ai soli uffici all'estero formano competenza del- l'esercizio in cui ha luogo rispettivamente l'accertamento e l'ordinazione da parte del Ministero degli affari esteri, anche se riguardino gli esercizi prece- denti. Art. 237 Gli agenti di riscossione, mentre dipendono dalle amministrazioni cui rispettivamente appartengono le entrate, sono sottoposti, per quando concerne l'adempimento dei loro obblighi, a speciale vigilanza del direttore generale del tesoro, il quale, quando scorga ritardo od altre irregolarità, può promuovere misure di rigore contro di essi. Capo II Delle quietanze Sezione I Quietanze degli agenti della riscossione Art. 238 Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti emanati pei diversi servizi. Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente. Art. 239 I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza. Nei casi di smarrimento, alterazione o distruzione di fogli, anche non adoperati, o di alcuna parte di essi, l'amministrazione può sottoporre l'agente ad una multa, nella misura di lire 12.000 a 120.000 (47); e ci, salvo i provvedimenti e le procedure a cui si debba far luogo nei casi di frode. (47) La sanzione della multa non sembra di natura penale essendo comminata dall'amministrazione competente. La misura della sanzione è stata cos elevata dall'art. un., D.P.R. 30 giugno 1972 n. 422, riportato al n. A/XXI. Art. 240 Oltre all'indicazione di chi paga, della somma riscossa scritta in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione, le quietanze staccate dal bollettario debbono contenere quelle altre indicazioni che sono prescritte dai regolamenti speciali, ed essere sottoscritte dall'agente riscotitore o da chi le galmente lo rappresenti. Qualora agli uffici di riscossione sia addetto un ufficiale pel controllo, le quietanze debbono essere dal medesimo allibrate in apposito registro e fornite del suo visto, quando le riconosca regolari. Sezione II Quietanze dei tesorieri. Art. 241 Le tesorerie, pei versamenti fatti nelle loro casse tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e munite del bollo a secco del ministero delle finanze (48). (48) Il D.P.R. 18 ottobre 1955 n. 1182, che, con l'art. 1, aveva aggiunto un secondo comma all'art. 241, è stato abrogato dal D.P.R. 15 luglio 1961 n. 782. Art. 242 I bollettari per le quietanze sono forniti alle tesorerie su richiesta della direzione generale del tesoro, dal provveditore generale dello Stato con le nor- me stabilite dall'ordinamento di questo ufficio. Quando un tesoriere cessi dalle proprie funzioni, la parte dei bollettari che non è stata adoperata viene passata al successore, facendone constare dal processo verbale di cui all'art. 182. Art. 243 Le quietanze da rilasciarsi dai tesorieri a senso dei precedenti artt. 232, ultimo comma, e 241, debbono avere, senza riguardo alla diversità delle entrate, un numero continuativo per la tesoreria centrale e per ogni sezione di tesoreria e per esercizio, e debbono indicare a) il cognome, nome e qualità della persona o la denominazione dell'ente per conto del quale è fatto il versamento b) la somma versata in tutte lettere ed in cifre c) il capitolo o gruppi di capitoli del bilancio dell'entrata cui è da applicarsi la somma versata d) la specie dei valori versati, cioèè se oro, scudi, altre valute, o titoli di spesa pagati e) la data in cui sono rilasciate. A cura dei tesorieri l'importo delle quietanze deve essere convalidato me- diante punzonatura di garanzia od altro procedimento meccanico diretto alla indelebile impressione dell'importo medesimo, sia sulle matrici che sulle figlie (48/a). La indicazione del procedimento per tale convalida e delle relative modalità d'attuazione è effettuata con decreto del Ministro per il tesoro (48/a). Le quietanze rilasciate per pagamenti fatti dai debitori diretti debbono inoltre indicare la causale del debito e l'anno cui si riferisce. Una quietanza non può riguardare versamenti relativi a differenti amministrazioni. Pei versamenti riferibili a più capitoli o gruppi di capitoli di entrata di una stessa amministrazione si rilascia una sola quietanza, apponendovi a tergo la distinzione dei vari capitoli o gruppi, e della somma a ciascuno di essi applicabile in relazione a quanto è prescritto di sopra alla lettera c). (48/a) Il D.P.R. 18 ottobre 1955 n. 1182, che, con l'art. 2, aveva aggiunto un comma subito dopo la lettera e), è stato abrogato. I due commi che nel testo seguono attualmente la lettera e) sono stati aggiunti dal D.P.R. 15 luglio 1961 n. 782.
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